La Riforma della Giustizia di Radiocarcere

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giovedì, 09 ottobre 2008

Giustizia: la riflessione di Radiocarcere/2

Pubblichiamo qui il testo aggiornato della riflessione di Radiocarcere sulla riforma del sustema giudiziario penale.

Un nuovo testo che recepisce quanto suggerito, sia  via email che dopo diversi incontri, da magistrati e avvocati.

Giustizia. I problemi, le cause e le soluzioni


La premessa alla riforma. Nel  2007 sono state pronunciate 144.000 sentenze che hanno dichiarato la prescrizione. Le riparazioni per ingiusta detenzione (custodia cautelare illegittimamente disposta) sono costate allo Stato nel 2007: 29 milioni di euro. I detenuti in stato di custodia cautelare sono 29.500. Le intercettazioni di comunicazione sono state nel 2007: 124.845 e sono costate 224 milioni e 300 mila euro. La durata media di un processo è di sei anni. I processi più complessi durano addirittura decine di anni. Dati inequivocabili. Dati che dimostrano il non funzionamento del processo penale. L’irragionevole durata ha portato alla sostituzione della pena con la misura cautelare, che è divenuta una vera e propria condanna. La scelta della misura cautelare è solitamente fatta in ragione della gravità del reato o della fondatezza dell’accusa e non in ragione delle esigenze cautelari da soddisfare. I numeri delle presenze in carcere e la lettura dei provvedimenti che dedicano ampio spazio ai gravi indizi, alla colpevolezza e poche righe all’esigenze, non lasciano spazi alla discussione. Processo cautelare al posto del processo ordinario. Diritti costituzionali, quali presunzione di non colpevolezza e libertà personale, violati. Errori giudiziari necessariamente moltiplicati. Processo prima del processo che, riversato sugli organi di stampa dimenticando la presunzione di non colpevolezza,  realizza una presunzione di colpevolezza che neanche una pronuncia di proscioglimento nel merito riesce a superare. Presunzione di colpevolezza rafforzata dalla pubblicazione del materiale accusatorio tra cui le intercettazioni di comunicazioni, le quali  in questo modo vengono utilizzate per finalità estranee al accertamento processuale, unico motivo  che giustifica la limitazione del diritto alla riservatezza. Intercettazioni i numeri delle quali fanno dubitare circa un corretto utilizzo. Due i presupposti: gravi indizi di reato e  assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini. La realtà giudiziaria ci consegna un uso dello strumento investigativo finalizzato non a proseguire le indagini, ma alla ricerca di nuove notizie di reato. L’investigatore le utilizza come una rete da pesca, nella speranza che dall’ascolto emerga qualcosa d’illecito a prescindere dal reato su cui s’indaga. Le intercettazioni proprio in ragione di ciò durano anni invece che i quindici giorni stabiliti dal codice.

La riforma della giustizia penale appare improcrastinabile.
Deve essere però una riforma che prescinda da discussioni astratte. Deve essere una riforma pragmatica, che individuati i problemi e la cause, introduca cambiamenti idonei a risolverli.
    
L’esecutività della sentenza di primo grado
in tutti quei casi in cui il fatto è certo è forse l’unica riforma idonea ad attuare il principio costituzionale della durata ragionevole del processo.  La condanna e l’assoluzione devono ovviamente giungere in tempi ragionevoli. La condanna per svolgere le funzioni special e general preventive deve essere eseguita a poca distanza dalla commissione del reato. Una pena eseguita anni o decenni dopo la commissione del reato non incute timore e non ha alcuna funzione rieducativa. Anni dopo il delitto il reo può essere  persona diversa. Attendere tre gradi di processo, il primo, l’appello e la cassazione, per eseguire una sentenza di condanna talvolta è del tutto irragionevole. Questo accade tutte le volte che la prova è evidente ed il fatto è certo. Nel caso in cui per esempio vi è una confessione o il reo viene sorpreso nell’atto di compiere un reato non sembra sia ragionevole attendere i tre gradi per eseguire la condanna. La modifica legislativa deve ovviamente avvenire con legge costituzionale. Appello e cassazione non devono essere eliminati, ma razionalizzati. L’esecutività può essere sospesa dallo stesso giudice di primo grado o dal giudice dell’appello. L’anticipazione dell’esecuzione determinerebbe una riduzione dei tempi processuali. Impugnazioni dilatorie verrebbero a cessare. L’applicazione dei giudizi speciali aumenterebbe. L’esecutività della sentenza dopo il primo grado di giudizio paradossalmente per il condannato potrebbe costituire un elemento favorevole. I processi aventi ad oggetto reati di rilevante gravità e con un’evidenza probatoria sono infatti caratterizzati dal fatto che l’imputato è solitamente detenuto in virtù di un provvedimento cautelare. L’esecutività della sentenza di condanna non muterebbe lo status quo,  comportando solamente un mutamento del titolo giustificativo della detenzione. Fatto che metterebbe  fine all’ipocrita finzione cautelare e determinerebbe la possibilità di godere dei benefici penitenziari. Un ulteriore effetto potrebbe essere di ricondurre il procedimento cautelare nei confini attribuitigli dal legislatore. La certezza che la condanna se sarà eseguita,  sarà eseguita dopo anni ha determinato una sostituzione del procedimento ordinario con quello cautelare ed una sostituzione della pena con la misura cautelare.
Esecutive potrebbero essere dichiarate solo le sentenze emesse dal tribunale in composizione collegiale.   
 
Il giudizio di primo grado deve essere realmente garantito.
Si può ipotizzare la sentenza esecutiva di primo grado nei casi in cui la prova è evidente solo se il primo grado ha le necessarie garanzie. Oralità, immediatezza, concentrazione, terzietà del giudice, devono essere non enunciati astratti ma reali caratteristiche del giudizio di merito. Un ulteriore recupero delle garanzie del primo grado di giudizio si potrebbe avere aumentando la sfera di competenza del tribunale in composizione collegiale. E’ infatti inutile sottolineare come questo organo offra maggiori garanzie di una giusta decisione. Si potrebbe inoltre prevedere che esecutive possano essere solo le sentenze emesse da un tribunale composto collegialmente.

Gli inutili formalismi devono essere necessariamente eliminati.
Il giudizio deve offrire garanzie effettive idonee a raggiungere la giusta decisione. Tutte ciò che non è funzionale a questo scopo e paradossalmente lo pregiudica deve essere eliminato.  E’ da rivedere l’intero sistema delle notificazioni. Deve essere necessariamente introdotta la notifica telematica. L’istituto della contumacia, un unicum  presente solo nel nostro sistema processuale, deve essere eliminato.

L’appello, un controllo che deve essere necessariamente mantenuto. Ovviamente deve essere ripensato. Non è razionale un sistema nel quale ad un primo grado orale consegue un secondo grado cartolare. Non è razionale un sistema dove la decisione di seconda istanza non offra garanzie umane e giuridiche che sia migliore rispetto a quella impugnata.

Il giudizio di cassazione deve tornare ad essere un giudizio di legittimità.
Il carico giudiziale della cassazione è intollerabile. La non riduzione produce un aumento della produttività e una vistosa diminuzione della qualità. Il ricorso dell’inammissibilità costituisce un escamotage per ridurre il numero dei ricorsi, il quale comporta il rischio di un ulteriore abbassamento della qualità.

L’appello avverso una sentenza di proscioglimento deve essere eliminato perchè irrazionale. La condanna può essere pronunciata se non vi sia un ragionevole dubbio. Una sentenza di assoluzione pronunciata da un giudice o da un tribunale concretizza un ragionevole dubbio che nessun altro giudice potrà mai superare.

Custodia cautelare, intercettazioni ed erronea applicazione della legge. La normativa relativa a custodia cautelare ed intercettazioni non necessita di una sostanziale modifica legislativa. La realtà giudiziaria ci consegna una utilizzazione di questi strumenti processuali che non può essere condivisa. La modifica delle norme che disciplinano la loro utilizzazione non produrrebbe però risultati positivi. Le norme relative alla custodia cautelare ed intercettazioni dettano una disciplina più che valida. Disciplina la cui applicazione deve essere assicurata. Il risultato negativo che ci consegna l’esperienza giudiziaria è infatti il frutto di una errata applicazione della normativa.  E’ necessario pertanto trovare lo strumento idoneo ad evitare l’errata applicazione del dato giuridico. Risultato che si ottiene assicurando l’esatta applicazione della normativa. E’ comunque possibile  migliorare la disciplina codicistica con lievi modifiche.
Custodia cautelare. Si potrebbe pensare che relativamente ad alcuni reati, soprattutto se l’indagato è incensurato e non vi è pericolo un concreto di fuga non sia possibile disporre la custodia cautelare. In questi casi infatti gli arresti domiciliari e le altre misure risultano più che idonee a soddisfare le esigenze cautelari. Arresti domiciliari che potrebbero essere rafforzati con il braccialetto elettronico ed il controllo dell’attività telefonica.
Intercettazioni telefoniche. Si potrebbero modificare sia le norme relative alla durata sia quelle relative al terzo estraneo al reato. Imporre un limite di durata oltre il quale non è possibile protrarre l’intercettazione. E soprattutto imporre di motivare la protrazione indicando il risultato dell’intercettazione e l’aspettativa investigativa. Non è possibile protrarre un intercettazione se questa non ha dato nessun risultato. Così come non è possibile ripetere all’infinito una perquisizione. L’intercettazione del terzo estraneo al reato non deve essere consentita. La violazione della riservatezza delle comunicazioni in questo caso non trova infatti un ragionevole giustificazione.

L’obbligatorietà dell’azione penale. I numeri relativi ai processi che si concludono con dichiarazioni di prescrizione dimostrano come l’obbligatorietà dell’azione penale non sia più presente nel nostro sistema. Non si deve pertanto eliminarla, ma prendere atto che non esiste più. Occorre allora scegliere quali reati perseguire e chi deve operare questa scelta. Sembra ovvio che questa scelta non debba essere fatta a seconda della categoria del reato. Gravità del reato e probabilità di raggiungere una condanna potrebbero essere i parametri su cui orientare la scelta.

Un diritto penale minimo.
Una efficace depenalizzazione è necessaria. La sanzione penale deve essere associata a comportamenti il cui giudizio di disvalore giustifichi questa tutela. La  sanzione penale non può  costituire l’unica concreta forma di tutela offerta dal nostro ordinamento. Il processo penale non può supplire alle disfunzioni dei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Un esempio, l’abuso edilizio, dovrebbe comportare un procedimento amministrativo, una sanzione amministrativa pecuniaria e la demolizione. Solo nei casi più gravi la sanzione penale. Ogni abuso genera un processo penale. Il risultato un numero impressionante di processi per abuso edilizio la maggior parte dei quali termina con pronunce di prescrizione. Sarebbe auspicabile che non sia punita penalmente la condotta di realizzazione abusiva di un immobile, salvo casi di eccezionale rilevanza (abusi di grosse dimensioni o che si concretino in reati ambientali). E sarebbe auspicabile la previsione di uno specifico reato a carico dell’amministratore che presa conoscenza dell’abuso non provveda a sanzionarlo immediatamente.

La prescrizione. Un processo che inizia dopo un rilevante lasso di tempo dal fatto-reato rende difficile se non impossibile la difesa. Impossibile ricostruire ciò che è avvenuto anni or sono. La testimonianza istituto già di per sé molto pericoloso diventa una roulette russa se acquisita anni dopo la commissione del fatto. Il rinvenimento di prove documentali diventa problematico.  Un processo celebrato ad anni di distanza dalla commissione del reato moltiplica le probabilità di rischio di un errore giudiziario. Garantire la difesa, una giusta sentenza e una decisione in tempo ragionevole questi pertanto le finalità della prescrizione. Finalità che potrebbero portare a riformare l’istituto prevedendo che la prescrizione interviene se entro un ragionevole lasso di tempo non interviene la sentenza di condanna di primo grado.

Non solo modiche del processo penale. L’intervento legislativo limitato alle norme regolanti il processo non è risolutivo. Il  non funzionamento spesso è generato dalla erronea applicazione della legge. Il processo funziona se la legge è applicata correttamente.  L’erronea applicazione deve essere eliminata. Risultato che si raggiunge attraverso la selezione, formazione, aggiornamento  e valutazione di giudici, pubblici ministeri e avvocati. Risultato che si ottiene formando giudici imparziali e terzi.

La separazione delle carriere. Una riforma che conduca ad una dipendenza dell’ufficio del pubblico ministero dal potere esecutivo non sarebbe sicuramente auspicabile. La separazione delle carriere non deve avere però necessariamente queste caratteristiche. Ed in questo caso si deve discutere  circa il risultato di una separazione dell’organo dell’accusa dall’organo giudicante. La discussione deve avere come obbiettivo la verifica del se questa riforma conduca ad un processo più giusto. La domanda è relativa al se è preferibile un  pubblico ministero che provenga dai ranghi della giurisdizione o un pubblico ministero che provenga da un’autonoma carriera. Astrattamente non sarebbe neanche utile discutere. E’ ovvio che un pubblico ministero formatosi da giudice dovrebbe offrire più garanzie. La verifica pragmatica, l’esperienza dimostra però che il pubblico ministero è allo stato un parte orientata al solo risultato di una condanna, nonostante abbia avuto formazione comune all’organo giudicante. Difficile allora giudicare negativamente una eventuale separazione delle carriere che rafforzi la terzietà del giudice rispetto alle parti.

Un giudice terzo e imparziale. Il problema potrebbe essere affrontare seguendo un percorso logico opposto a quello che porta alla separazione delle carriere. Si potrebbe auspicare una formazione comune ad avvocati, pubblici ministeri e giudici. E si potrebbe pensare che la possibilità di accedere alla funzione giudicante avvenga solo dopo avere esercitato la funzione di pubblico ed avvocato. Non un pubblico ministero-giudice ma un giudice pubblico ministero e avvocato. Un giudice al quale dovrebbe essere riservato solo il compito di giudicare sottraendogli quei poteri istruttori che sempre più spesso portano il giudice a supplire ad un p.m. inadempiente.  
 
Un giudice di eccellenza: la valutazione del magistrato.
La recente modifica dell’ordinamento giudiziario ha introdotto criteri nuovi di selezione e valutazione del magistrato. Questi possono essere migliorati nel senso di rafforzare la valutazione, che deve avere ad oggetto la quantità e la qualità  del lavoro svolto. Valutazione che ha cadenza quadriennale, ma che in alcuni casi può o meglio dovrebbe essere anticipata. L’errore del magistrato se ripetuto costantemente deve avere necessaria rilevanza nella valutazione e non esclusivamente a per ciò che comporta un eventuale illecito disciplinare. Il risultato prodotto dall’attività svolta deve costituire un necessario indice.  Un assoluzione salvo rari casi, per esempio il testimone che ritratta,  può essere sintomatica di un errato rinvio a giudizio, un annullamento di una decisione sbagliata. Se il risultato negativo si ripete ed assume costanza non può non costituire un elemento da considerare relativamente all’attività valutativa.  Un numero eccezionale di prescrizioni in udienza preliminare può essere indice di inerzia o cattiva gestione del lavoro. La valutazione inoltre dovrebbe tenere conto del giudizio di quello che potremmo definire impropriamente l’utente. L’errore ripetuto, l’inerzia come metodo, il cattivo modo di rapportarsi se rilevati dal capo ufficio o di altri soggetti, quali per esempio gli organi rappresentativi degli avvocati devono portare da un valutazione anticipata e ad adeguati provvedimenti. L’errore va corretto e nel caso la correzione non  riesce, come avviene per chiunque, si deve provvedere al mutamento dell’incarico o alla sua cessazione.
Il consiglio giudiziario, l’organo che valuta il magistrato non può e non deve essere composto esclusivamente da magistrati colleghi dei magistrati valutati. E necessario introdurre in questo organismo membri estranei alla magistratura non necessariamente avvocati.

Il dirigente dell’ufficio.
Ruolo fondamentale la riforma dell’ordinamento giudiziario lo assegna al dirigente dell’ufficio. Questo pertanto deve essere attentamente valutato e selezionato. Va verificata la quantità del lavoro svolto dall’ufficio, la qualità, il rapporto con l’utente ed anche in questo caso l’errore commesso dai preposti deve incidere sulla valutazione. Anche in questo caso ovviamente deve avere rilevanza non il singolo errore, ma quello ripetuto nel tempo.

I consigli giudiziari. Organi che tra l’altro valutano l’operato del magistrato e che proprio in relazione a questa funzione dovrebbero essere necessariamente modificati nella composizione. Ai membri togati andrebbero affiancati membri laici. E’ di poco spessore l’argomentazione  circa una eventuale incompatibilità di avvocati dello stesso foro, la quale peraltro sarebbe a magio ragione valida relativamente ai magistrati. Altrettanto poco condivisibile sarebbe quelle che evidenzia come in alcuni fori gli avvocati hanno vicinanze inquietanti con la criminalità. Una patologia va curata  non può generare un’altra patologia. Peraltro i laici non necessariamente devono essere avvocati. Da rivedere sono le modalità di scelta dei membri togati e di quelli laici.
    
L’organo di autogoverno della magistratura la cui composizione andrebbe necessariamente rivista potrebbe amministrare entrambi pubblici ministeri e giudici, preservando la loro autonomia ed indipendenza dal potere esecutivo.  E’ necessario però strappare la gestione del Csm alle correnti dei magistrati. Un’attenta verifica dell’attività del Csm dimostra come questa non sia sempre orientata a criteri meritocratici. Il maggior ostacolo alla realizzazione di un sistema meritocratico è stato costituito proprio dal Csm. Le scelte di quest’organo sono spesso fatte  in ragione di logiche clientelari-correntizie e non meritocratiche. Il dirigente di un importante ufficio è sino ad oggi stato selezionato in base alla corrente di appartenenza e non  in ragione delle capacità attitudinale. L’eliminazione delle correnti, la riduzione del loro potere passa attraverso il cambiamento di composizione e del sistema elettorale dell’organo di autogoverno. Si potrebbe pensare ad un sistema maggioritario a base uninominale con preferenza unica con un corpo elettorale composto da magistrati, pubblici ministeri e avvocati. Eleggibili sarebbero giudici, pubblici ministeri, avvocati, professori universitari. Ovviamente si deve trovare un sistema per cui il numero di votanti di ciascuna categoria sia equivalente all’altro. Si potrebbe pensare che ogni categoria  sempre con un sistema maggioritario a base uninominale con preferenza unica elegga i delegati all’elezione dei componenti del Csm.

L’avvocatura. E’ necessario riformare i consigli dell’ordine. Il sistema elettorale e la durata del consiglio sono necessariamente da modificare. La previsione della preferenza unica e l’ampliamento della durata della carica consiliare da due a quattro anni sono riforme improcrastinabili.

Il processo mediatico. Una barbarie perpetrata in nome del diritto di cronaca, dimenticando che questo non può non avere dei limiti e soprattutto non può portare alla soccombenza di altri diritti costituzionalmente garantiti, quali quello della riservatezza, del diritto alla difesa, del diritto ad un giusto processo e soprattutto del diritto ad essere presunto non colpevole. Il codice penale, proprio i ragione di quanto affermato, sanziona la pubblicazione degli atti d’indagine. Sanzione che di fatto rimane inapplicata. Il reato infatti è di fatto impunito, come impunita è la rivelazione del segreto d’ufficio. Nei rari casi in cui il reato è  perseguito viene comminata una multa di poche centinaia di euro grazie al beneficio dell’oblazione. Una reale persecuzione del reato porterebbe portare peraltro al risultato dell’applicazione di pena più severa visto che l’oblazione è un beneficio che il giudice deve autorizzare. Peraltro il processo mediatico potrebbe essere facilmente eliminato sostituendo la sanzione penale con una sanzione amministrativa a carico dell’editore.
postato da: perlagiustizia alle ore 18:48 | link | commenti
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giovedì, 11 settembre 2008

Giustizia: la riflessione di Radiocarcere

 LA PROPROSTA.

Una sintetica riflessione di Radiocarcere sulla riforma del sistema giudiziario penale


Giustizia. I problemi, le cause e le soluzioni


Nel  2007 sono state pronunciate 144.000 sentenze che hanno dichiarato la prescrizione. Le riparazioni per ingiusta detenzione (custodia cautelare illegittimamente disposta) sono costate allo Stato nel 2007: 29 milioni di euro. I detenuti in stato di custodia cautelare sono 29.500. Le intercettazioni di comunicazione sono state nel 2007: 124.845 e sono costate 224 milioni e 300 mila euro.

La durata media di un processo è di sei anni. I processi più complessi durano addirittura decine di anni. Dati inequivocabili. Dati che dimostrano il non funzionamento del processo penale.
L’irragionevole durata ha portato alla sostituzione della pena con la misura cautelare, che è divenuta una vera e propria condanna. La scelta della misura cautelare è solitamente fatta in ragione della gravità del reato o della fondatezza dell’accusa e non in ragione delle esigenze cautelari da soddisfare.

I numeri delle presenze in carcere e la lettura dei provvedimenti che dedicano ampio spazio ai gravi indizi, alla colpevolezza e poche righe all’esigenze, non lasciano spazi alla discussione. Processo cautelare al posto del processo ordinario. Diritti costituzionali, quali presunzione di non colpevolezza e libertà personale, violati. Errori giudiziari necessariamente moltiplicati. Processo prima del processo che, riversato sugli organi di stampa dimenticando la presunzione di non colpevolezza,  realizza una presunzione di colpevolezza che neanche una pronuncia di proscioglimento nel merito riesce a superare.

Presunzione di colpevolezza rafforzata dalla pubblicazione del materiale accusatorio tra cui le intercettazioni di comunicazioni, le quali  in questo modo vengono utilizzate per finalità estranee al accertamento processuale, unico motivo  che giustifica la limitazione del diritto alla riservatezza. Intercettazioni i numeri delle quali fanno dubitare circa un corretto utilizzo. Due i presupposti: gravi indizi di reato e  assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini.

La realtà giudiziaria ci consegna un uso dello strumento investigativo finalizzato non a proseguire le indagini, ma alla ricerca di nuove notizie di reato. L’investigatore le utilizza come una rete da pesca, nella speranza che dall’ascolto emerga qualcosa d’illecito a prescindere dal reato su cui s’indaga. Le intercettazioni proprio in ragione di ciò durano anni invece che i quindici giorni stabiliti dal codice.
La riforma della giustizia penale appare improcrastinabile. Deve essere però una riforma che prescinda da ideologie e discussioni astratte. Deve essere una riforma pragmatica, che individuati i problemi e la cause, introduca cambiamenti idonei a risolverli.

   
L’esecutività della sentenza di primo grado in tutti quei casi in cui il fatto è certo è forse l’unica riforma idonea ad attuare il principio costituzionale della durata ragionevole del processo.  Arresto in flagranza o confessione rendono inutile aspettare  tre gradi di giudizio per eseguire la sentenza. L’anticipazione dell’esecuzione determinerebbe una riduzione dei tempi processuali. Impugnazioni dilatorie verrebbero a cessare. L’applicazione dei giudizi speciali aumenterebbe. L’esecutività della sentenza dopo il primo grado di giudizio paradossalmente per il condannato potrebbe costituire un elemento favorevole. I processi aventi ad oggetto reati di rilevante gravità e con un’evidenza probatoria sono infatti caratterizzati dal fatto che l’imputato è solitamente detenuto in virtù di un provvedimento cautelare. L’esecutività della sentenza di condanna non muterebbe lo status quo,  comportando solamente un mutamento del titolo giustificativo della detenzione. Fatto che metterebbe  fine all’ipocrita finzione cautelare e determinerebbe la possibilità di godere dei benefici penitenziari.

Un giudizio orale effettivamente garantito che conduca ad una giusta decisione deve essere la condizione senza la quale l’esecutività della sentenza di primo grado non può essere neanche pensata.

Gli inutili formalismi devono essere necessariamente eliminati. Il giudizio deve offrire garanzie effettive idonee per raggiungere la giusta decisione. E’ da rivedere l’intero sistema delle notificazioni eliminando l’istituto della contumacia, un unicum  presente solo nel nostro sistema processuale.

L’appello, un controllo che deve essere necessariamente mantenuto. Ovviamente deve essere ripensato. Non è razionale un sistema nel quale ad un primo grado orale consegue un secondo grado cartolare. Non è razionale un sistema dove la decisione di seconda istanza non offra garanzie umane e giuridiche che sia migliore rispetto a quella impugnata.

L’appello avverso una sentenza di proscioglimento deve essere eliminato perchè irrazionale. La condanna può essere pronunciata se non vi sia un ragionevole dubbio. Una sentenza di assoluzione pronunciata da un giudice o da un tribunale concretizza un ragionevole dubbio che nessun altro giudice potrà mai superare.

Custodia cautelare, intercettazioni ed erronea applicazione della legge. La normativa relativa a custodia cautelare ed intercettazioni non necessita di una modifica legislativa. La realtà giudiziaria ci consegna una utilizzazione di questi strumenti processuali che non può essere condivisa. La modifica delle norme che disciplinano la loro utilizzazione non produrrebbe però risultati positivi. Le norme relative alla custodia cautelare ed intercettazioni dettano una disciplina più che valida. Disciplina la cui applicazione deve essere assicurata. Il risultato negativo che ci consegna l’esperienza giudiziaria è infatti il frutto di una errata applicazione della normativa.  E’ necessario pertanto trovare lo strumento idoneo ad evitare l’errata applicazione del dato giuridico. Risultato che si ottiene modificando il sistema giudiziario. Si deve curare la scelta e la selezione dei giudici che controllano l’applicazione della legge i così detti giudici delle impugnazioni. La cassazione deve tornare ad essere giudice di qualità e non di quantità, giudice che controlla l’esatta applicazione del diritto. L’errore nell’applicazione della legge deve avere una rilevanza.

L’ordinamento giudiziario deve essere modificato. L’intervento legislativo non è risolutivo in tutti quei casi in cui il non funzionamento è generato dalla erronea applicazione della legge. L’errore non può non produrre effetti e soprattutto non può non essere oggetto di valutazione. Non necessariamente l’errore deve essere il frutto di un illecito disciplinare.  Un assoluzione certifica un errato rinvio a giudizio, un annullamento una decisione sbagliata. La valutazione dell’errore deve avere un rilevanza nella selezione, soprattutto in quella che determina avanzamenti in carriera e la scelta dei capi ufficio. Errore che deve avere una rilevanza pure relativamente alla verifica attitudinale, la quale peraltro non può avere cadenza quadriennale e deve avere come basi non, o non solo, le relazioni astratte dei capi ufficio, ma il concreto lavoro svolto. Diverse devono essere le valutazioni di due pubblici ministeri che hanno formulato un numero x di rinvii a giudizio, dei quali in un caso hanno prodotto una maggioranza di condanne e in un caso hanno prodotto una maggioranza di proscioglimento. Ovviamente la valutazione non  deve essere solo di tipo quantitativo-statistico, ma pure qualitativo, nel senso di non premiare quel magistrato che abbia scelto solo procedimenti semplici abbandonando quelli complicati. L’ufficio inoltre dovrebbe essere organizzato gerarchicamente. Il dirigente, il capo dovrebbe avere i necessari poteri e la conseguente responsabilità. L’esperienza insegna che vi sono uffici giudiziari organizzati ed efficienti, diretti egregiamente a fronte di uffici radicati nel caos.  Gerarchicamente si dovrebbe organizzare l’ufficio del pubblico ministero, dove il sostituto risponderebbe al procuratore della repubblica e questo al procuratore generale.

L’obbligatorietà dell’azione penale. I numeri relativi ai processi che si concludono con dichiarazioni di prescrizione dimostrano come l’obbligatorietà dell’azione penale non sia più presente nel nostro sistema. Non si deve pertanto eliminarla, ma prendere atto che non esiste più. Occorre allora scegliere quali reati perseguire e chi deve operare questa scelta. Sembra ovvio che questa scelta non debba essere fatta a seconda della categoria del reato. Gravità del reato e probabilità di raggiungere una condanna potrebbero essere i parametri su cui orientare la scelta.

La separazione delle carriere. Una riforma che conduca ad una dipendenza dell’ufficio del pubblico ministero dal potere esecutivo non sarebbe sicuramente auspicabile. La separazione delle carriere non deve avere però necessariamente queste caratteristiche. Ed in questo caso si deve discutere  circa il risultato di una separazione dell’organo dell’accusa dall’organo giudicante. La discussione deve avere come obbiettivo la verifica del se questa riforma conduca ad un processo più giusto. La domanda è relativa al se è preferibile un  pubblico ministero che provenga dai ranghi della giurisdizione o un pubblico ministero che provenga da un’autonoma carriera. Astrattamente non sarebbe neanche utile discutere. E’ ovvio che un pubblico ministero formatosi da giudice dovrebbe offrire più garanzie. La verifica pragmatica, l’esperienza dimostra però che il pubblico ministero è allo stato un parte orientata al solo risultato di una condanna, nonostante abbia avuto formazione comune all’organo giudicante. Difficile allora giudicare negativamente una eventuale separazione delle carriere che rafforzi la terzietà del giudice rispetto alle parti. Non necessario appare però istituire un secondo Csm.

L’organo di autogoverno della magistratura la cui composizione andrebbe necessariamente rivista potrebbe amministrare entrambi pubblici ministeri e giudici, preservando la loro autonomia ed indipendenza dal potere esecutivo.  E’ necessario però strappare la gestione del Csm alle correnti dei magistrati. Il maggior ostacolo alla realizzazione di un sistema meritocratico è stato costituito proprio dal Csm. Le scelte di quest’organo sono state formate in ragione di logiche clientelari-correntizie e non meritocratiche. Il dirigente di un importante ufficio è sino ad oggi stato selezionato in base alla corrente di appartenenza e non  in ragione delle capacità attitudinale. L’eliminazione delle correnti, la riduzione del loro potere passa attraverso il cambiamento di composizione e del sistema elettorale dell’organo di autogoverno. Si potrebbe pensare ad un sistema maggioritario a base uninominale con preferenza unica con un corpo elettorale composto da magistrati, pubblici ministeri e avvocati. Eleggibili sarebbero giudici, pubblici ministeri, avvocati, professori universitari. Ovviamente si deve trovare un sistema per cui il numero di votanti di ciascuna categoria sia equivalente all’altro. Si potrebbe pensare che ogni categoria  sempre con un sistema maggioritario a base uninominale con preferenza unica elegga i delegati all’elezione dei componenti del Csm.

Il processo mediatico. Una barbarie perpetrata in nome del diritto di cronaca, dimenticando che questo non può non avere dei limiti e soprattutto non può portare alla soccombenza di altri diritti costituzionalmente garantiti, quali quello della riservatezza, del diritto alla difesa, del diritto ad un giusto processo e soprattutto del diritto ad essere presunto non colpevole. Il codice penale, proprio i ragione di quanto affermato, sanziona la pubblicazione degli atti d’indagine. Sanzione che di fatto rimane inapplicata. Il reato infatti è di fatto impunito, come impunita è la rivelazione del segreto d’ufficio. Nei rari casi in cui il reato è  perseguito viene comminata una multa di poche centinaia di euro grazie al beneficio dell’oblazione. Una reale persecuzione del reato porterebbe portare peraltro al risultato dell’applicazione di pena più severa visto che l’oblazione è un beneficio che il giudice deve autorizzare. Peraltro il processo mediatico potrebbe essere facilmente eliminato sostituendo la sanzione penale con una sanzione amministrativa a carico dell’editore.

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